Il principio DNSH (dall’inglese Do No Significant Harm) è stato introdotto dal Regolamento UE 241/2021, articolo 5, in riferimento al fatto che i progetti realizzati e finanziati da fondi UE non devono arrecare un danno significativo all’ambiente.
Si tratta di un principio che ha origine da un precedente Regolamento UE 852/2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che è stato adottato per promuovere investimenti verdi e sostenibili e contribuire al contempo a realizzare gli obiettivi del Green Deal (insieme di strategie e piani d'azione proposti e adottati dalla Unione Europea per ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050).
DNSH e PNRR
Il principio si applica anche ai progetti inseriti nel PNRR, attraverso l’analisi di sei criteri atti a determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:
- Mitigazione dei cambiamenti climatici (Un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra)
- Adattamento ai cambiamenti climatici (Un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni)
- Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine (Un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico)
- Transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti (Un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine)
- Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo (Un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo)
- Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi (Un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione)
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