Efficienza energetica: lo strumento dell'EPC nell'ambito del PPP

Valeria Chiodarelli
Efficienza energetica: lo strumento dell'EPC nell'ambito del PPP
Lo scenario internazionale

Il tema dell’efficienza energetica è al centro delle politiche nazionali ed internazionali: proprio ieri, in Egitto, si è aperto il summit Cop27 sul clima, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno globale nel limitare il riscaldamento del clima a 1,5 gradi, al fine di rallentare e contrastare i cambiamenti in atto. Cambiamenti climatici che sono strettamente legati e accellerati dalle emissioni in atmosfera di CO2, generate dalle attività antropiche. 

L’esigenza di agire per limitare tali emissioni climalteranti è dunque una priorità riconosciuta su scala mondiale, rispetto alla quale i diversi Stati attivando strumenti e misure tese ad agire su più fronti: tra i più attuali e impattanti vi è quello della riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili. Un processo che porta con sé ampie ricadute e impatti (tecnologici, occupazionali, sociali) per promuovere un percorso di transizione ecologica mirato al raggiungimento della neutralità climatica.

L’opportunità dei Contratti di Prestazione Energetica (EPC)

Il tema dell’efficienza energetica è condiviso e sostenuto anche a livello nazionale dal PNRR che, nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,  prevede linee di azione per l’efficientamento degli edifici pubblici, oltre a misure per l’edilizia residenziale privata e pubblica e allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento.

L’efficientamento energetico degli edifici pubblici è un ambito di intervento sul quale sono previste molteplici opportunità di contributo, che può avvalersi anche di strumenti dedicati per agevolare il rapporto tra la parte pubblica e i soggetti privati, potenzialmente interessati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili.

E’ in questa prospettiva che il d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla l. 120/2020, con l’art. 8, co. 5, let. c-quater), ha previsto al co. 2 dell’art. 180 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), l’articolo che disciplina i contratti di Partenariato Pubblico Privato, l’inserimento anche della fattispecie dei Contratti di Rendimento Energetico o Prestazione energetica (EPC). 

Con il concetto di partenariato pubblico privato (PPP) si indicano quei modelli di collaborazione tra pubblica amministrazione e operatori privati, che permettono di realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità tramite una collaborazione di durata pluriennale che passa attraverso le fasi di progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione dell’opera realizzata.

L’EPC è quindi teso a disciplinare una casistica ricorrente, espressamente connessa agli interventi di efficientamento energetico di immobili pubblici, agevolando la realizzazione di tali investimenti in collaborazione tra il settore pubblico e gli operatori di mercato. 

Attraverso lo strumento dell’EPC, la pubblica amministrazione infatti può perseguire gli obiettivi di efficienza energetica e contenimento dei consumi attivando una collaborazione con realtà private, in coerenza con la norma che prevede che «gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari», come disposto dall’art. 2, co. 2, let. n) del d.lgs. 102/2014.

L’applicazione della normativa è stata chiarita tramite la pubblicazione di un apposito Vademecum da parte Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE), attraverso il quale sono confermate le caratteristiche salienti dell’EPC, perché possa essere inquadrato e gestito come PPP. In particolare risulta necessario che:

- Sia attivata una rilevante collaborazione tra la parte pubblica e quella privata, che permetta una remuneratività dell’investimento a favore del  privato che lo sostiene

- Vi sia una significativo investimento da parte dell’operatore privato, la cui quota finanziaria deve risultare maggioritaria rispetto al piano dei costi complessivo

- Vi sia una chiara l’allocazione in capo all’operatore privto del rischio operativo derivante dalla realizzazione dell’investimento. 

Nella pratica il modello del contratto EPC prevede che l’operatore privato (es. ESCO che fornisce il servizio) realizzi con risorse finanziarie proprie gli interventi necessari per la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle strutture pubbliche. Attraverso la successiva gestione degli impianti e/o edifici lo stesso operatore viene nel tempo ripagato dell’investimento sostenuto grazie ai risparmi generati dalla riqualificazione energetica sostenuta e disciplinati tramite il contratto di fornitura (EPC). 

ECP e Comunità Energetiche Rinnovabili

Il modello dell’EPC rappresenta uno strumento finanziario innovativo, che ben si presta ad essere adottato per strutture pubbliche particolarmente energivore (es. palazzi dello sport, impianti natatori, ..) e per gli impianti di illuminazione pubblica.

In questo scenario si inserisce anche la crescente attenzione verso il modello delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), che sono sostenute sia dal PNRR che da linee di finanziamento regionali, anche all’interno della programmazione FESR 2021/2027.  Un modello che si basa sulla collaborazione tra attori locali, pubblici e privati, per la promozione di energia da fonti rinnovabili (quali il fotovoltaico) ai fini della produzione e dell’autoconsumo, per la riduzione delle emissioni climalteranti e il miglioramento complessivo delle performance energetiche della comunità di riferimento. 


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