Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano un modo nuovo e innovativo per la produzione e il consumo di energia elettrica. Sono sostenibili, in prima istanza dal punto di vista ambientale, in quanto la produzione avviene da fonti rinnovabili. Socialmente creano una comunità locale che può racchiudere privati cittadini, enti locali, del terzo settore e piccole e medie imprese che collaborano e cooperano. Infine, presentano un vantaggio economico dato dall’autoproduzione (quindi non si preleva energia dalla rete) e da incentivi dati dalla quantità di elettricità condivisa.
Di seguito indaghiamo sulle ultime disposizioni riguardanti questi incentivi e su come questi siano visti dal fisco italiano.
Gli incentivi assegnati dal GSE a una Comunità energetica rinnovabile (CER) e successivamente distribuiti ai partecipanti della comunità non sono da considerarsi come una distribuzione di utili, poiché non rappresentano guadagni finanziari.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 37 del 22 luglio, che si concentra sul trattamento fiscale delle somme erogate dal GSE alle CER, strutturate come enti non commerciali.
Gli incentivi
Lo scorso 8 aprile, il GSE ha inaugurato il suo portale web, offrendo così la possibilità di presentare domande per ottenere gli incentivi destinati alle Comunità energetiche rinnovabili.
Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la promozione dell'energia sostenibile e l'autosufficienza energetica in Italia.
Gli incentivi disponibili includono:
• Una tariffa premio ventennale: Questo incentivo è calcolato in base all'energia condivisa all'interno della comunità. La tariffa premio offre un beneficio economico stabile e a lungo termine, che premia l'energia prodotta e condivisa tra i componenti della CER, incentivando l’adozione di pratiche di autoconsumo e produzione di energia rinnovabile.
• Un contributo ARERA: Progettato per valorizzare i benefici che l’autoconsumo energetico apporta alla rete elettrica pubblica. Anch'esso calcolato sull’energia condivisa, il contributo ARERA riconosce l'importanza di ridurre la domanda sulla rete elettrica, contribuendo a una maggiore stabilità ed efficienza del sistema energetico nazionale. Difatti il consumo di energia prodotta localmente permette la riduzione delle perdite di rete (sempre presenti) e dei costi legati alla distribuzione.
È bene tener presente che questi incentivi non rappresentano semplicemente dei bonus economici, ma degli strumenti fondamentali per favorire la transizione energetica. La tariffa premio ventennale assicura un ritorno economico costante per l'energia prodotta e condivisa, rendendo gli investimenti in energia rinnovabile più attraenti e sostenibili a livello economico. Il contributo ARERA, d'altro canto, riconosce e premia i benefici sistemici dell'autoconsumo, promuovendo una cultura di sostenibilità e responsabilità energetica.
Distribuzione degli Incentivi nelle Comunità Energetiche
Secondo l'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 199/2021, le comunità energetiche possono distribuire gli incentivi ricevuti (in parte o totalmente) ai loro membri. Questi benefici economici non sono da considerarsi come profitti. Possono essere ripartiti in base all'energia autoconsumata dai singoli che appartengono alla comunità. Questo sistema premia l'impegno collettivo verso un consumo sostenibile e promuove la partecipazione attiva.
Chiarimenti Fiscali dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti su come trattare fiscalmente le somme erogate dal GSE alle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e ai progetti di autoconsumo collettivo. La risoluzione 18/E del 2021 e la risposta all'interpello n. 37/2022 specificano che, ai fini fiscali, è rilevante solo il guadagno derivante dalla vendita dell'energia immessa in rete. Questo guadagno è considerato come reddito diverso, secondo l'articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir.
Nella più recente risoluzione 37/2024, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che le somme erogate dal GSE a una CER, costituita come ente non commerciale, sono rilevanti fiscalmente solo per la parte relativa alla vendita di energia che supera l’autoconsumo istantaneo. Questo chiarimento è cruciale per evitare confusione sulla natura fiscale degli incentivi.
In dettaglio, si precisa che "il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo, ricevuto dal gse e distribuito ai partecipanti, assume rilevanza fiscale per i singoli membri (in particolar modo per i prosumer e i produttori) e non per la CER". Questo significa che sono i singoli prosumer o producer a dover considerare questi guadagni nel proprio trattamento fiscale, in base alla loro natura, come già illustrato nella risoluzione 18/E del 2021 e nella risposta 37/2022.
Utili e enti del terzo settore
Un ultimo, importante, chiarimento da definire è che la distribuzione delle somme da parte di una CER costituita come ETS (ente del terzo settore) ai propri associati non rappresenta una violazione del principio di divieto di distribuzione degli utili. Questo è importante per garantire la trasparenza e la correttezza nel trattamento fiscale delle CER, promuovendo così la loro diffusione e incentivando la partecipazione a questi progetti innovativi.
In conclusione, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate offrono una guida chiara e semplice su come gestire fiscalmente gli incentivi ricevuti dal GSE, assicurando trasparenza e promuovendo la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili.
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